Il locatore non risarcisce i vicini di casa per il disturbo creato dal conduttore
La VI sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4908 del 1.3.2018, ha stabilito che il proprietario di un immobile, concesso in locazione, non risponde dei danni provocati dal conduttore in conseguenza di immissioni sonore intollerabili, a meno che non si accerti, in concreto, che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario potesse prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe recato certamente danni a terzi con la propria attività.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. si configura solo quando risultino accertati la colpa e il nesso di causalità tra la concessione dell’immobile in locazione e i danni patiti dai vicini.