Il medico risponde quando in fase di travaglio è interrotto il monitoraggio Ctg (cardiotocografico)
La Suprema Corte, con sentenza 5.4.2017, n. 8664, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva escluso – per mancanza di prova circa il nesso di causalità – la risarcibilità del danno patito dal neonato per lesioni cerebrali da ipossia, pur in presenza di un accertato comportamento omissivo del medico, quale l’interruzione del monitoraggio Ctg.
La S.C., ribadendo i principi ormai consolidati in tema di onere della prova, precisa che il dubbio circa il nesso di causalità tra condotta omissiva del medico ed evento non può andare a vantaggio del sanitario, che deve fornire la prova positiva che il proprio inadempimento non ha causato il lamentato danno.