Il Ministero deve risarcire il sieropositivo da emotrasfusione a prescindere dalla data di effettiva conoscenza del viru...
La VI sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7814 del 29.3.2018, ha stabilito che il Ministero è tenuto a risarcire chi ha contratto l’HIV da emotrasfusione a prescindere dalla data di effettiva conoscenza del virus.
L’attività di controllo sulla preparazione e l’utilizzo del sangue, infatti, deve essere sempre improntata a una diligenza particolarmente qualificata, specialmente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza.
Secondo la Cassazione, il Ministero è tenuto, anche anteriormente alla data di scoperta del virus, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi.