Il notaio che omette di iscrivere l’ipoteca è tenuto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4686 del 21 febbraio 2020, ha stabilito che il Notaio, il quale non iscrive l’ipoteca, è tenuto al risarcimento del danno, in quanto tale comportamento pregiudica la qualità di creditore del cliente.
A nulla rileva il fatto che al professionista non sia stato versato l’onorario, allorquando emerge che l’ostacolo per l’espletamento dell’incarico era legato solo all’anticipazione delle spese.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte sancisce che, in materia di contratto d’opera intellettuale, il rimedio contrattuale dell’eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l’obbligo di anticipare le spese, gli anticipi del corrispettivo, o quanto comunque occorrente per il compimento dell’opera ex art. 2234 c.c., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell’inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest’ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l’interesse o l’utilità perseguita con l’attuazione del contratto.