Il notaio che omette le visure ipotecarie non deve risarcire alla banca il danno da perdita di chance
La III sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9063 del 12 aprile 2018, ha stabilito che il notaio che omette di effettuare le visure ipotecarie per il mutuo non può essere condannato a risarcire alla banca il danno da perdita di chance.
In mancanza di una preventiva verifica dell’esito delle azioni recuperatorie intentate dall’istituto di credito nei confronti dei vari clienti non è, infatti, possibile equiparare la lesione subita dalla banca all’entità complessiva del capitale mutuato.
Tanto più quando tra la data della stipula del mutuo e la sentenza sono trascorsi più di dieci anni.