Il Notaio risarcisce il cliente se non lo avverte della scadenza triennale della trascrizione del contratto preliminare
Con sentenza n. 12484 del 18.5.2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Notaio, incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto.
Egli deve occuparsi anche dell’attività necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato perseguito dalle parti.
Nel caso di specie, avendo le parti pattuito un termine particolarmente lungo tra la stipula del contratto preliminare e quella dell’atto definitivo, il Notaio aveva il dovere di avvertire che gli effetti della trascrizione del preliminare cessano qualora entro tre anni non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.