Il nuovo art. 570 bis c.p. viola il principio di eguaglianza? Sollevata la questione di legittimità costituzionale
A pochi mesi dalla sua introduzione all’interno del Codice Penale, l’art. 570 bis [1] è stato portato all’attenzione della Corte Costituzionale per potenziale contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
La norma punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio o che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Nocera, ma già la Corte di Cassazione, con la Relazione dell’Ufficio del Massimario del 23.04.18, ne aveva messo in luce le criticità, sia con riferimento al rispetto della delega, che richiedeva al Legislatore delegato di trasporre all’interno del Codice penale la legislazione speciale senza modificarne il contenuto; sia alla coerenza con l’ordinamento italiano nel suo complesso, improntato all’assoluta parità di trattamento tra i figli di coppie coniugate o non, ancor più a seguito del riconoscimento delle unioni civili e dell’aumento delle tutele per le coppie conviventi grazie alla Legge n. 76/2016.
L’art. 570 bis c.p., che pur avrebbe dovuto riprodurre il contenuto dell’art. 3 della L. 54/2006, abrogato per effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa, fa invece esplicito riferimento al “coniuge”, non rendendo la disposizione applicabile alle coppie non coniugate.
Ne consegue, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione allegata un contrasto con l’art. 3 Cost. per “un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio …” per i quali l’unica forma di tutela resterebbe quella di cui all’art. 570 c.p., che tuttavia richiede la sussistenza di presupposti diversi e più stringenti.
[1] Introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 e rubricato: “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”