Il “nuovo” reato di dichiarazione infedele ha parzialmente abolito la fattispecie precedente
La recente riforma del 2015 ha modificato il reato di dichiarazione infedele sottraendo dalla cornice della norma quella parte della fattispecie ove si sanzionava la deduzione di costi – ontologicamente esistenti – privi dei criteri di inerenza e competenza. Una recente sentenza della Cassazione (sez. III, n. 30686 del 20/6/17) ha stabilito che tale nuova formulazione, ridisegnando la fattispecie, cotituisce una vera e propria abolitio criminis del reato, per quanto parziale. Conseguentemente coloro che hanno subito una condanna passata in giudicato ai sensi del “vecchio” art. 4, potranno ora agire in sede di incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento.