Il padre può tenere la figlia ‘quando vuole’: provvedimento vuoto e troppo generico
In sede di giudizio di separazione, il Presidente del Tribunale di Roma aveva riconosciuto al padre il diritto di fare visita ‘quando vuole’ alla figlia presso l’abitazione della madre. La prescrizione contenuta nel provvedimento era vaga e generica e aveva alimentato la conflittualità tra i coniugi: il padre della bambina, infatti, comunicava a proprio piacimento quando si sarebbe recato presso l’abitazione della madre, senza nessun preventivo accordo. Secondo la Corte di Cassazione, poiché il provvedimento del Presidente del Tribunale era ‘vuoto e generico’, la madre si era trovata di fronte all’irragionevole scelta di essere a disposizione dell’arbitrio del marito senza potersi mai allontanare da casa per il timore di sottrarsi alla richiesta incondizionata del padre di vedere la figlia o rendersi inadempiente rispetto al provvedimento del Giudice. Secondo la Suprema Corte, non può essere condivisa, e deve, quindi, essere annullata, la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto colpevole la madre del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice ai sensi dell’art. 388, II comma, c.p..