Il professionista attestatore di cui all’art. 67, comma 3, lett. D), L.F. non è pubblico ufficiale
La Cassazione, con la sentenza 9542/2016, ha stabilito che il professionista attestatore, incaricato di redigere la relazione di cui all’art. 161, comma 3, L.F. nell’ambito del concordato preventivo, non assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che non è configurabile a suo carico il reato di falso ideologico; qualifica che è invece espressamente attribuita dalla Legge Fallimentare ad altri soggetti, quali il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore.