Il Professionista risponde del danno cagionato all’azienda che non ha potuto incassare un finanziamento europeo per un...
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14266 del 8 giugno 2017, ha stabilito che il professionista è tenuto a risarcire l’azienda sua cliente che, a causa di una comunicazione inoltrata con ritardo da parte del professionista medesimo, ha perso il diritto di incassare un finanziamento comunitario.
Secondo la Suprema Corte, avendo il professionista presentato, ancorché tardivamente, la domanda di ampliamento, egli era senz’altro consapevole dell’esistenza dei requisiti di legge per ottenere il beneficio.