Il proprietario/venditore risponde dei vizi dell’edificio condominiale anche se viene citato dall’amministratore sen...
Con ordinanza n. 9911 del 19.4.2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore è legittimato a citare in giudizio il costruttore ai sensi dell’art. 1669 c.c. per ottenere l’eliminazione dei difetti di costruzione, che possano mettere in pericolo la sicurezza dell’edificio, anche senza una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea. Inoltre, a rispondere nei confronti del condominio è l’originario proprietario del terreno, nonché venditore delle unità immobiliari, ancorché egli avesse materialmente appaltato ad un terzo i lavori edilizi. Ciò poiché l’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore ma anche dall’acquirente contro il venditore.