Il rapporto amministratore-società non è regolabile da un contratto
La Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite per ribaltare il proprio precedente orientamento, risalente al 1994, ed affermare che, data la natura organica del rapporto tra amministratore e società, il relativo rapporto non può essere di natura contrattuale. In particolare, secondo la Suprema Corte, i poteri gestori degli amministratori di una S.p.A. derivano direttamente dalla legge e non sono limitabili né contrattualmente né dall’assemblea dei soci. Da tale principio, derivano alcune conseguenze giuridiche molto rilevanti, tra cui la pignorabilità per intero del compenso dell’amministrazione (senza la limitazione del quinto prevista per dipendenti e parasubordinati) e la competenza del tribunale delle imprese per ogni controversia che riguarda il rapporto tra amministratori e società. La sentenza citata osserva come rimanga salva la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, la cui sussistenza deve essere verificata in concreto: ad esempio, nei gruppi societari di grandi dimensioni con più società operative, dove un dirigente svolga – tra le proprie mansioni – anche l’incarico di amministratore di una o più di tali società.