Il reato previsto dall’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) non si configura in caso di c...
Con sentenza in data 8 gennaio 2016 n. 535, la Corte di Cassazione ha precisato che il reato di cui all’art. 570, II comma, cod. pen., richiamato dall’art. 12 sexies della legge sul divorzio, non si configura automaticamente nel caso di qualsivoglia inadempimento a quanto stabilito dal giudice civile, ma soltanto nel caso in cui gli aventi diritto al contributo versino in stato di bisogno, l’obbligato ne sia a conoscenza e lo stesso sia in grado di fornire i mezzi necessari. Il ‘far mancare i mezzi di sussistenza’ è elemento necessario al fine della integrazione della figura criminosa.