Il risarcimento del danno da ritardo
Con sentenza 25.3.2016 n. 1239 il Consiglio di Stato ha affermato che la sussistenza del danno da ritardo non può presumersi in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento; il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), e di carattere soggettivo (dolo o colpa).
La prova dell’elemento soggettivo è raggiunta dimostrando l’esito favorevole del procedimento (con conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto) e la palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali, non giustificata da parte della p.a., né in sede procedimentale né in sede giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo.