Il risarcimento del danno per la revoca della mediazione immobiliare non può essere pari all’intera provvigione
La VI sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5613 del 8.3.2018, ha stabilito che, in presenza di sole proposte di acquisto, il danno per la revoca di una mediazione immobiliare non può mai essere pari all’intera provvigione.
Secondo la Suprema Corte, la facoltà del venditore di non accettare le offerte esclude, infatti, che le stesse siano destinate a far sorgere un vincolo giuridico tra le parti e fa cadere quel giudizio di alta probabilità che si concluda il contratto necessario per il pagamento di tutta la somma.