Il rispetto delle distanze vale anche se i fabbricati sono obliqui
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24471 del 1 ottobre 2019, ha stabilito che il rispetto delle distanze tra costruzioni che si fronteggiano vale anche se i fabbricati hanno andamento obliquo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’obbligo di edificare a una certa distanza dal confine deve comunque essere interpretato in applicazione del principio di prevenzione.
I supremi giudici, quindi, hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 9 del DM 1444 del 1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi anche con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse, tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
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