Il ristoro del danno parentale è congruo se rientra nelle tabelle milanesi al momento della liquidazione, mentre sono i...
La Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 5013 del 28 febbraio 2017, ha stabilito che, in tema di risarcimento danni per equivalente, tra i quali vi è il danno parentale scaturito da un sinistro stradale, la determinazione del pregiudizio da ristorare va operato sulla base dei criteri praticati al momento della liquidazione in qualsivoglia maniera compiuta, ovverosia secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria in sede giudiziale.
Resta, pertanto, preclusa l’applicazione di criteri di liquidazione (ancorché più favorevoli al danneggiato), elaborati tuttavia in epoca successiva.