Il rito applicabile nelle controversie riguardanti liquidazione compenso avvocato
Con la sentenza del 04 gennaio 2018 n. 68 la Suprema Corte di Cassazione, dando seguito al proprio consolidato indirizzo (Cass. 6225/2010; Cass. 7652/2004), il quale tuttavia era stato messo recentemente in discussione da una pronuncia in segno opposto della sezione IV° della medesima (Cass. 5843/2017), ha ritenuto che la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 ss. della Legge del 13 giugno 1942 n. 794, si debba applicare in via esclusiva alle controversie aventi ad oggetto la sola quantificazione della misura del corrispettivo spettante al professionista.
All’opposto, nel caso esaminato dal giudice di legittimità e qui oggetto di discussione, era controverso non solo il quantum ma anche l’an (ovvero l’esistenza) del diritto al compenso, oltre alla presenza, o meno, di cause estintive e/o limitative delle pretese attoree. Conseguentemente, nel caso di controversie aventi ad oggetto questioni eterogenee, sarà applicabile il rito ordinario.
Si aggiunga che, secondo la rigida interpretazione della Suprema Corte, nell’ipotesi in cui l’attore abbia contestato il solo quantum ma, in seguito alle contestazioni dei convenuti, il thema decidendum si è allargato ad altri profili di diritto, il giudice avrà l’onere di disporre il mutamento del rito.