Il tour operator deve restituire la somma se il cliente deve rinunciare al viaggio per una malattia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18047 del 10 luglio 2017, ha stabilito che l’acquirente di un pacchetto turistico ha diritto alla restituzione della somma pagata qualora questi debba rinunciare al viaggio per il sopraggiungere di una improvvisa patologia.
In questa ipotesi, infatti, è applicabile la disciplina sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione, risultando altresì irrilevante la mancata stipula di una polizza assicurativa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostruzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.