Il Tribunale di Milano conferma il divieto di cumulo tra caparra confirmatoria e clausola penale
In una complessa vicenda contrattuale relativa alla cessione di quote di S.r.l., nella quale una parte affermava di aver diritto di trattenere la caparra ricevuta ed ottenere il pagamento di una penale prevista per l’inadempimento, il Tribunale di Milano ha confermato il principio del divieto di cumulo tra caparra confirmatoria e clausola penale: “Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale”.