Il Tribunale di Milano sulla natura della responsabilità da abuso di dipendenza economica
La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2017, delinea un confronto tra la responsabilità da abuso di posizione dominante e quella da abuso di dipendenza economica.
Nella lettura offerta dal Tribunale, peraltro in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, il primo titolo di responsabilità attiene alle “disposizioni dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all’assetto di mercato”, mentre il secondo è regola sussumibile all’interno della “disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti, con finalità che possono prescindere dalla loro incidenza sui meccanismi concorrenziali”.
Come sottolineato da molti Commentatori, tale qualificazione della natura della responsabilità da abuso di dipendenza economica comporta una “estensione” della responsabilità contrattuale, con particolare riferimento ai casi in cui la dipendenza derivi da eventi estranei alla sfera di controllo del soggetto responsabile.
La sentenza ribadisce, poi, che il divieto di abuso di dipendenza economica si applica alla generalità delle tipologie contrattuali, nonostante la sedes materiae prescelta dal Legislatore (Legge 18 giugno 1998, n. 192, disciplina della subfornitura).