Imprese Sociali e Cooperative Sociali: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019 ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito agli adempimenti cui sono tenute imprese sociali e cooperative sociali a seguito dell’emanazione del D.lgs. 112/17.
Il primo riguarda i documenti da presentare agli uffici del registro delle imprese, da parte delle imprese sociali neocostituite ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale; sul punto il Ministero chiarisce come “l’omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all’acquisizione dello status (…)”.
Il secondo punto riguarda la determinazione del momento dal quale decorre l’obbligo di deposito del bilancio sociale per le cooperative sociali. La circolare precisa come le cooperative sociali non siano tenute a rispettare “l’obbligo di deposito del bilancio sociale, fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all’art. 9, comma 2, del DLGS 112/2017” ovvero fino all’adozione delle relative linee guida da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali specifiche.
La circolare conferma inoltre come, sempre con riferimento alle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali, qualsiasi modifica dovrà comunque essere approvata tramite atto pubblico con l’intervento di un notaio.
Infine, viene effettuata una precisazione in ordine agli obblighi di adeguamento statutari in capo alle cooperative sociali: contrariamente a quanto previsto per le altre imprese sociali ex lege che dovranno procedere alla modifica dei propri statuti – entro il prossimo 20 Gennaio 2019 – nessun obbligo di adeguamento è, invece, posto a carico delle stesse.