In caso di condanna per omicidio e lesioni stradali, la revoca della patente è automatica?
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 9 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, deducendone l’illegittimità sulla base di quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 20 febbraio 2019.
La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l’art. 222, comma 2, cod. strada, determinandone la cessazione di efficacia nell’ordinamento, nel tratto in cui prevedeva che, in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, la revoca della patente fosse automatica. È stata invece ritenuta legittima nelle sole circostanze aggravanti di condanna per reati stradali commessi in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.
Al di fuori di queste ipotesi, anche in casi altrettanto gravi, la patente di guida non può essere revocata automaticamente: spetterà al giudice apprezzare, caso per caso, se revocarla o se applicare la sanzione meno grave della sospensione.
Download allegati: Cass__Penale__Sez__IV__n__1587_2019.pdf