In caso di sinistro stradale, lo stato di coma che precede il decesso è idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento...
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15395 del 26 luglio 2016, ha stabilito che, se la vittima di un sinistro stradale è sopravvissuta qualche giorno all’incidente, ancorché in stato di coma, va liquidato il danno biologico da inabilità temporanea in favore degli eredi.
Ciò al di là del fatto che la vittima abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito nell’intervallo di tempo tra il sinistro e il decesso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, è sempre configurabile un danno biologico-terminale che è presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso e che va liquidato quantomeno negli importi previsti dalle tabelle relative all’invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento in caso di sofferenza psichica.