Inadempimento contrattuale degli amministratori e responsabilità risarcitoria ex art. 2395 c.c.
In tema di azione di responsabilità promossa dal terzo nei confronti degli amministratori, le condotte di quest’ultimi, nel caso di specie l’aver assicurato l’adempimento di pregresse forniture e successivamente l’aver contestato la sovrafatturazione da parte della società fornitrice, nonché l’aver richiesto un piano di rientro alla società cessionaria dei crediti, devono essere ricondotte, per il principio dell’immedesimazione organica, ad inadempimenti da parte della società nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto contrattuale, piuttosto che ad atti illeciti compiuti in occasione dello svolgimento dell’incarico gestorio secondo la previsione dell’art. 2395 c.c., di conseguenza deve ritenersi esclusa una responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente. Lo ha recentemente stabilito il Tribunale di Roma, con pronuncia del 17 ottobre 2016.