Inammissibile l’azione revocatoria nei confronti del fallimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 30416 del 23.11.2018, ha affermato come, posta l’indiscussa natura costitutiva dell’azione revocatoria, non è ammissibile il suo esercizio nei confronti del fallimento, stante l’applicazione, in sede concorsuale, della regola della cristallizzazione della massa passiva alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza.
La sentenza revocatoria potrà avere effetti nei confronti del fallimento – ha precisato la Corte – solo se la causa sia stata promossa prima del fallimento e se la domanda sia stata trascritta anteriormente alla sua apertura.