Inammissibilità della revocatoria nei confronti di un fallimento
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30416 del 23 novembre 2018 è intervenuta per risolvere un contrasto giurisprudenziale e ha affermato che è inammissibile l’azione revocatoria (sia essa quella fallimentare ai sensi dell’art. 67 L.F. o quella ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c.) promossa nei confronti di un fallimento, stante il carattere costitutivo della sentenza di accoglimento della domanda e la conseguente incompatibilità con il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso.