Indicazione del nominativo del subappaltatore
Con sentenza 2 novembre 2015 n. 9 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, chiarendo che l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “subappalto necessario”).