Indicazioni geografiche senza registrazione comunitaria
Come noto ai più il “Salame Felino” è un salume prodotto storicamente nel paese di Felino e in alcuni comuni limitrofi in provincia di Parma. La sua origine geografica, tuttavia, non ha trovato riconoscimento fino al 2013, quando l’indicazione geografica “Salame Felino” è stata registrata come marchio d’origine IGP (Indicazione Geografica Protetta).
La mancata registrazione per molti anni dell’indicazione geografica riferita a tale salume ha aperto la strada ad una battaglia legale che si protrae oramai da quasi quindici anni.
Sul finire degli anni ’90, infatti, la multinazionale Kraft avviava la commercializzazione sotto il marchio “Invernizzi” di un salume denominato “Salame Felino” il quale, tuttavia, veniva prodotto a Cremona.
L’associazione per la tutela del “Salame Felino”, insieme a dodici produttori dello stesso, citavano in giudizio la Kraft lamentando l’uso improprio dell’indicazione geografica “Salame Felino”, in quanto prodotto in un’area geografica estranea alla provincia di Parma.
Nel 2001, il Tribunale di Parma stabiliva che l’indicazione geografica “Salame Felino” non poteva godere della protezione conferita a livello comunitario alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari dal Regolamento n. 2081 del 1992, mancando la condizione essenziale della registrazione dell’indicazione geografica. La medesima sentenza condannava comunque Kraft per concorrenza sleale a causa dell’ingannevolezza dell’uso della dicitura “Salame Felino” che lasciava intendere al consumatore che tale salame provenisse da una determinata area geografica quando invece così non era. E ciò in base all’art. 31 del D.Lgs. 198 del 1996, che, aggiornando la disciplina nazionale delle indicazioni geografiche, vieta ogni forma di riferimento geografico decettivo.
La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado sottolineando che la tutela contro l’uso decettivo delle indicazioni geografiche fornita a livello nazionale dall’art. 31 del D.Lgs. 198 del 1996 non è in contrasto con il sistema di protezione delle indicazioni geografiche previsto a livello comunitario dal Regolamento 2081/92.
La questione della compatibilità tra la normativa nazionale contro l’uso decettivo delle indicazioni geografiche (art. 31 del D.Lgs. 198 del 1996) e la disciplina comunitaria per la tutela di queste ultime (Regolamento 2081/92) veniva quindi affrontata dalla Corte di Cassazione. Kraft sosteneva infatti che tali normative erano tra di loro incompatibili, di conseguenza affermando che un’indicazione geografica non registrata, non potendo godere di tutela a livello comunitario in forza del Regolamento 2081/92, non poteva neppure essere tutelata a livello nazionale contro atti di concorrenza sleale.
La Corte di Cassazione sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali: (i) se, in forza del Regolamento 2081/1992, può essere conferito il diritto esclusivo di utilizzare all’interno dell’area comunitaria un’indicazione geografica che non sia stata oggetto di registrazione; (ii) quale tutela debba essere concessa, sia a livello nazionale che a livello comunitario, ad un’indicazione geografica non registrata.
Con la recentissima sentenza dell’8.5.2014, la Corte di Giustizia Europea confermava che condizione essenziale per poter accedere alla tutela comunitaria fornita dal Regolamento 2081/92 è la registrazione dell’indicazione geografica. L’indicazione geografica “Salame Felino”, pertanto, poteva godere di detta tutela solamente a far data dalla sua registrazione (e quindi dal 2013).
In merito alla seconda questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia sottolineava che il Regolamento 2081/92 non osta di per sé al conferimento di una tutela nazionale ad un’indicazione geografica non registrata. La Corte di Giustizia affermava infatti che la normativa nazionale e quella comunitaria sono in linea di principio compatibili, a patto che l’applicazione della normativa nazionale (i) non sia in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci all’interno del mercato comunitario e (ii) non comprometta la realizzazione degli obbiettivi perseguiti dal Regolamento 2081/92 ovverosia l’armonizzazione della tutela delle indicazioni geografiche a livello comunitario al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del mercato.
Toccherà ora alla Corte di Cassazione stabilire se la normativa nazionale contro gli usi decettivi di indicazioni geografiche sia o meno in contrasto con gli obbiettivi del Regolamento 2081/92 e/o con il principio di libera circolazione delle merci.
Pur se la questione non può ancora dirsi conclusa in attesa del pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione, vi è da sottolineare l’importanza delle conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Giustizia Europea, in particolar modo con riferimento al fatto che, di per sé, il Regolamento 2081/92 non impedisce agli stati membri di prevedere una tutela a livello nazionale per quelle denominazioni geografiche che non godano di tutela a livello comunitario.
Non vi è dubbio, tuttavia, che la decisione della Corte di Giustizia Europea costituisca un segnale incoraggiante per quanto riguarda la tutela in ambito nazionale di quelle denominazioni d’origine che non siano state fatte oggetto di registrazione.