Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro in caso di negligenza dell’infortunato
In una pregevole sentenza depositata il 3 novembre 2011, il Tribunale di Ivrea ha assolto l’imputato datore di lavoro, ritenendo che la negligente condotta dell’infortunato non esclude di per sé la responsabilità, ma per l’accertamento della stessa nelle strutture aziendali complesse occorre verificare chi sia il soggetto espressamente ed in concreto deputato alla gestione del rischio. In particolare occorre distinguere la responsabilità del preposto (che riguarda il controllo sulla esecuzione della prestazione) da quella del dirigente (inerente all’organizzazione dell’attività lavorativa) da quella del datore di lavoro (riferibile solo alle scelte gestionali di fondo) (Cass. 22606 del 4.4.2017). Pertanto, quando vi sono distinte unità produttive con a capo preposti, incaricati e formati, spetta a loro la responsabilità per il controllo dell’osservanza delle modalità esecutive dei lavoro.