Infortuni sul lavoro: non basta la colpa generica in difetto di querela
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 14 novembre 2019, in un procedimento per infortunio sul lavoro a carico del preposto di una società, ha ritenuto che la contestazione della colpa specifica (violazione del’art. 20 dlgs 81/2008 per non aver utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro) fosse infondata in quanto l’effettivo utilizzo del carroponte non era ancora iniziato.
Poiché l’evento (spostamento improvviso del carroponte, con conseguente caduta di un trabattello e del lavoratore di un appaltatore sopra posizionato) si è verificato quando l’imputato stava solo spostando la pulsantiera per trascinarla vicino al luogo ove si è verificato l’evento, e quindi si stava solo preparando ad utilizzare il carroponte, sussiste solo una colpa generica del preposto, consistita nella negligenza di essersi fatto distrarre da altri lavoratori impugnando la pulsantiera, che, schiacciata inavvertitamente, ha messo in moto il carroponte. Escludendosi l’aggravante dell’essere stato il fatto commesso con violazione specifica della normativa antinfortunistica, ed essendo così il fatto diventato punibile a querela della persona offesa, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela.
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