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Infortunio sul lavoro: esclusa la responsabilità dell’ente per carenza del requisito dell’interesse e vantaggio

Il Tribunale di Fermo ha assolto l’ente imputato in un processo penale per l’infortunio occorso ad un lavoratore mentre era intento a lavorare presso un macchinario non munito di protezioni adeguate.

Il Tribunale, pur ritenendo sussistente la penale responsabilità del datore di lavoro, ha invece escluso la responsabilità amministrativa dell’ente affermando, da un lato, che la sola mancata adozione del Modello ex D. Lgs. 231/2001 non basta a fondare la responsabilità dell’ente e, dall’altro, che è necessaria la prova che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, intesi quale risparmio di spesa o aumento della produttività. Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale, la condotta rappresentava invece il risultato di una semplice sottovalutazione dei rischi o comunque di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie.

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