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Update | Il difficile inquadramento dell’influencer: può essere considerato un agente di commercio?

La figura dell’influencer e il suo difficile inquadramento

Lo sviluppo ed espansione delle attività commerciali sul web è stato negli ultimi anni favorito dall’esplosione delle piattaforme social, che hanno portato alla nascita di nuove figure professionali. Fra queste vi è senza dubbio l’influencer, attualmente oggetto di un acceso dibattito dottrinale nel tentativo di darne, da un punto di vista giuslavoristico, una corretta qualificazione ed inquadramento.

La difficoltà di regolamentare l’attività degli influencer, come di altri lavoratori digitali, deriva dal fatto che si tratta di categoria molto eterogenea; il problema di individuare di quali tutele siano titolari va affrontato attraverso l’indagine dei rapporti che si instaurano in concreto tra influencer e azienda, tra influencer e piattaforma digitale, nonché tra quest’ultima e l’azienda.

Talvolta il rapporto viene regolato secondo lo schema utilizzato per i contratti di sponsorizzazione ed in tal caso gli accordi possono essere stipulati direttamente tra brand e influencer. Il rapporto dunque, in astratto, può essere inquadrato, a seconda delle concrete esigenze delle parti, come un contratto d’opera o addirittura un appalto di servizi.

Quando il guadagno dell’influencer rappresenti l’unica o la principale fonte di reddito, siamo in presenza di una vera e propria attività professionale (non occasionale); in tal caso, l’influencer “di professione” (quando addirittura non sia organizzato in modo tale da potersi configurare come imprenditore) è considerato un lavoratore autonomo che, in quanto esercente un’arte è inquadrato nella disciplina del contratto d’opera ex art. 2222 cod. civ. In tal caso l’attività è continuativa, le visualizzazioni ai contenuti pubblicati incrementano il volume d’affari dell’impresa con cui collabora e, di conseguenza, quello dell’influencer.

La sentenza del Tribunale di Roma: gli influencer come agenti commerciali?

In questo già di per sé variegato scenario, si innesta una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 2615 del 4 marzo 2024) che ha addirittura ricondotto l’attività dell’influencer a quella dell’agente.

Il giudice capitolino si è pronunciato sulla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra una società che svolgeva attività di vendita online di integratori alimentari e alcuni influencer, ingaggiati dalla società per promuovere i propri prodotti tramite i rispettivi canali social.

Sul punto il giudice ha definito la figura dell’influencer, come un “esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni e adeguati (Instagram, Youtube, Facebook, un blog personale, etc.)” ed evidenziato la differenza tra l’agente di commercio e procacciatore d’affari, precisando che mentre il primo promuove, in modo stabile e continuativo, la conclusione di contratti per conto del preponente, nell’ambito di una determinata sfera territoriale (mediante il compimento di atti di contenuto vario e non predeterminato), il secondo, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore.

Inoltre, il giudice ha puntualizzato che, nel rapporto di agenzia, la zona determinata nella quale svolgere l’incarico, ritenuto comunque non dirimente ai fini della qualificazione, può consistere non solo in una zona geografica ma anche in una “porzione di mercato”, cui dovrebbe ricondursi anche la “comunità dei followers” che seguono l’influencer.

Nel contratto di agenzia assumono rilevanza la stabilità e continuità dell’attività e il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.

Il giudice ha dedotto la sussistenza di un rapporto di agenzia, valorizzando le modalità concrete con cui operavano gli influencer nel caso in esame, ovvero impiegando un codice sconto personalizzato, di cui promuovevano l’uso (al fine di concludere il maggior numero possibile di contratti), attraverso un meccanismo per il quale ogni volta che un acquisto veniva effettuato attraverso quel determinato codice, il relativo ordine era considerato come direttamente procurato dall’influencer.

In questo senso, il giudice ha ritenuto la sussistenza di indizi adeguati a ricondurre il rapporto degli influencer nell’alveo del contratto di agenzia, sulla base: (i) dello scopo del contratto (vendita dei prodotti promossi, di cui era possibile la “tracciabilità” tramite l’impiego da parte degli acquirenti dei codici sconto pubblicati dagli influencer); (ii) della presenza di una zona determinata (individuata non in un ambito territoriale, ma nella comunità di followers); (iii) del vincolo di stabilità (stante la periodicità dei versamenti delle provvigioni ed il riconoscimento di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato); (iv) della durata del contratto (a tempo indeterminato).

Ciò premesso, la sentenza non è esente da profili di criticità, presentando a nostro avviso alcune “forzature”, quali ad esempio il fatto di ricondurre la comunità dei followers a elemento di “territorialità” e deducendo – quale elemento dirimente, ai fini dell’accertamento di una attività di agente – l’utilizzo del codice sconto personalizzato per l’accreditamento delle vendite dei prodotti in favore dell’influencer.

Conclusioni

Al di là della particolarità del caso sottoposto al vaglio del giudice capitolino, caratteristica peculiare dell’influencer non è quella di “promuovere … la conclusione di contratti” (come avviene per l’agente), ma soltanto quella di “persuadere” la potenziale clientela (i propri followers) sull’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche.

Se è pur vero che nel caso esaminato dal Tribunale di Roma l’attività degli influencer non era certamente quella tipica e connaturata al ruolo, riteniamo che la sentenza non sia tale da vietare tout court alle parti di pattuire corrispettivi addizionali connessi ai risultati delle campagne, anche laddove questi ultimi siano direttamente collegati al numero di vendite procurate dall’influencer. Tuttavia, proprio in forza di tale precedente, si dovrà prestare particolare attenzione nel caso in cui le parti prevedano che il sistema di remunerazione sia correlato all’utilizzo di codici sconto personalizzati e riconducibili all’influencer (da questo promossi al fine di incrementare il numero di contratti).

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