Interesse e vantaggio dell’ente condannato per un infortunio sul lavoro
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 24697 del 20 aprile 2016 (dep. 14 giugno), è tornata ad occuparsi della responsabilità di una società in caso di infortunio sul lavoro, affermando la sussistenza di un interesse o di un vantaggio a favore dell’ente, pur trattandosi di delitto colposo.
In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “interesse” e “vantaggio” esprimono due concetti diversi e alternativi: il primo consiste in una valutazione ex ante e si realizza allorché la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente; il secondo, invece, si concretizza quando la persona fisica, ha violato sistematicamente le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa, con conseguente massimizzazione del profitto.