Interesse legittimo e trattamento dei dati personali: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che anche l...
Il rechtbank Amsterdam (“Tribunale di Amsterdam”), chiamato a dirimere una controversia sorta da una decisione del Garante Privacy olandese (l’Autoriteit Persoonsgevevens “AP”), ha adito la Corte di Giustizia Europea (“CGUE”) per chiedere una pronuncia pregiudiziale.
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La sanzione dell’AP
KNLTB è una federazione sportiva costituita in forma di associazione. I suoi membri sono le associazioni di tennis ad essa affiliate nonché i loro membri; quindi, quando una persona diventa membro di un’associazione di tennis affiliata al KNLTB, diventa automaticamente membro anche di KNLTB.
Nel giugno 2018, KNLTB ha comunicato taluni dati personali dei suoi membri a due dei suoi sponsor, vale a dire la SportshopsDirect BV (“Tennis Direct”), una società che vende prodotti sportivi, e la Nederlandse Loterij Organisatie BV (“NLO”), il più grande fornitore di giochi d’azzardo e di giochi da casinò nei Paesi Bassi, ricevendo una remunerazione da entrambi.
A seguito di diverse denunce presentate da taluni membri del KNLTB, l’AP ha ritenuto che la comunicazione agli sponsor dei dati personali dei membri, da parte di KNTLB, fosse avvenuta senza il loro consenso e senza fondamento legittimo, dunque in aperto contrasto con le norme del GDPR. Di conseguenza ha inflitto nei confronti di KNTLB un’ammenda di 525.000 EURO.
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L’impugnazione di KNLTB dinanzi al Tribunale di Amsterdam
Nel proporre ricorso al Tribunale di Amsterdam, KNLTB ha sostenuto che la comunicazione dei dati dei suoi membri era fondata su un legittimo interesse, consistente, da un lato, nel creare un forte legame tra l’associazione e i suoi membri e, dall’altro, nel poter offrire, attraverso gli accordi con gli sponsor, riduzioni e offerte che consentissero a tali membri di praticare il tennis ad un prezzo abbordabile e accessibile. Secondo KNTLB, infatti, qualsiasi interesse può costituire un legittimo interesse, se non è contrario alla legge. L’AP, di contro, ha sostenuto che un interesse è legittimo unicamente se specificamente considerato meritevole di tutela dal legislatore dell’Unione o dal legislatore nazionale.
In tale contesto, il Tribunale di Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE la seguente questione pregiudiziali: In che modo l’espressione “legittimo interesse” debba essere interpretata dal giudice del rinvio.
- se nel senso ad essa attribuito dall’AP, ossia di interessi appartenenti alla legge, costituenti legge o stabiliti per legge, oppure:
- se ogni interesse possa configurare un legittimo interesse, purché esso non sia contrario alla legge. Più in particolare: se un interesse strettamente commerciale, come la fornitura di dati personali dietro pagamento senza consenso dell’interessato, in talune circostanze possa essere considerato legittimo interesse.
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Il procedimento dinanzi alla CGUE
Al fine di dirimere la questione, la CGUE ha ricordato (citando C‑252/21 Meta Platforms) le tre condizioni cumulative, valutabili dal giudice del rinvio, che se sussistenti rendono leciti i trattamenti basati sul legittimo interesse: (i) il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, (ii) la necessità del trattamento per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e (iii) la condizione che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato dalla tutela dei dati non prevalgano sul legittimo interesse del responsabile del titolare del trattamento o di un terzo.
Per quanto riguarda il caso di specie, per la prima condizione (i) la CGUE non ha escluso che l’interesse commerciale di KNLTB, consistente nella comunicazione a titolo oneroso dei dati personali dei suoi membri a terzi, ossia, nella fattispecie, i suoi sponsor, possa essere ritenuto legittimo, ma rimanda, tuttavia, al tribunale nazionale valutare, caso per caso, l’esistenza di un interesse del genere.
Per il punto (ii) la Corte sottolinea che “[…] sarebbe segnatamente possibile, per una federazione sportiva come il KNLTB, che intenda comunicare a titolo oneroso i dati personali dei suoi membri a terzi, informare previamente i suoi membri e chiedere a questi ultimi se desiderano che i loro dati siano trasmessi a tali terzi a fini di pubblicità o di marketing.”, rilevando come questa pratica comporterebbe una minore ingerenza nell’alveo dei diritti privacy dell’interessato, consentendo nel contempo al titolare del trattamento di perseguire il legittimo interesse, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
Rispetto all’ultima condizione (iii), la CGUE evidenzia come, anche in questo caso, spetti al giudice del rinvio verificare se il diritto alla vita privata dei membri delle associazioni di tennis possa prevalere sull’interesse commerciale di una federazione nazionale. La Corte sottolinea, però, che si dovrebbe attribuire particolare importanza a cosa i soci potessero ragionevolmente attendersi al momento della raccolta dei loro dati personali, in specie in riferimento al fatto che questi avrebbero potuto essere stati divulgati a titolo oneroso.
La CGUE ha ritenuto dunque, di rispondere alla questione pregiudiziale stabilendo che “un trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento, può essere considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale titolare, solo a condizione che tale trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede che il legittimo interesse invocato sia lecito.”