Interessi corrispettivi e moratori non si sommano
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12674/2018, ha confermato l’orientamento, ormai largamente prevalente in giurisprudenza, in tema di sommatoria degli interessi nel contratto di mutuo.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 108/1996, il tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti sono considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi moratori (detto articolo infatti si applica agli “interessi (…) promessi o convenuti, a qualunque titolo”). Tuttavia, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati solo qualora gli stessi fossero imputati a capitale.