Update | Pallet e interscambio: è arrivato l’obbligo normativo
In data 19 maggio 2022, la Camera dei Deputati (Atto Camera n. 3609) ha definitivamente approvato il Disegno di legge S. 2564 (già approvato dal Senato il 12 maggio 2022 – Atto Senato n. 2564) recante norme di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“. Tra le norme approvate, sono stati inseriti tre articoli (art. 17-bis, 17-ter e 17-quater, quest’ultimo contenente solo la clausola di invarianza finanziaria) con in quali è stato così istituito un sistema di interscambio di pallet (recte, l’obbligo di restituire a destino lo stesso numero di pallet che si sono ricevuti in uno alla consegna delle merci trasportate).
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Come prevede l’art. 17-bis, il suddetto obbligo riguarda i pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci e quindi i pallet (UNI EN ISO 445), definiti come “piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimenta- zione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore”, standardizzati, nei quali sono ricomprese “una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi” nonché interscambiabili e quindi “pallet standardizzat(i) riutilizzat(i) e non cedut(i) a titolo di vendita al destinatario della merce” (v. in particolare le lett. a, b e c dell’art. 17-bis).
All’art. 17-ter comma 1 è contenuta la disciplina del sistema di interscambio dei pallet che il soggetto che ha ricevuto la merce deve osservare; in forza di tale norma, “i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”.
Il comma 2 dell’art. 17-ter dispone che, “fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”, precisando anche che “la tipologia dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi”, ciò allo scopo di evitare argomenti di contenzioso tra le parti in riferimento alla natura dei pallet ricevuti in occasione del trasporto e quelli scambiati dal destinatario.
Particolare è poi la possibilità, prevista al comma 3 sempre dell’art. 17-ter, concessa al destinatario delle merci (e, quindi, dei pallet da scambiare), nel caso in cui lo stesso si trovi nella “impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet”; in tal caso, “il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire”.
Lo stesso comma 3, disciplina anche il caso di irregolarità formali del titolo di credito improprio emesso dal destinatario obbligato allo scambio dei pallet, disponendo che, dalla “mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi”, deriva “il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”.
Il comma prosegue, precisando che “al voucher si applica la disciplina di cui all’articolo 1992 del codice civile”, in forza del quale, pertanto, il possessore di tale titolo di credito improprio ha il “diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge”, mentre “il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto”.
Al comma 4 dell’art. 17-ter, il legislatore ha previsto gli effetti del caso in cui il soggetto tenuto alla restituzione che abbia emesso, ai sensi del comma 3, il suddetto titolo di credito improprio non adempia agli obblighi rappresentati dallo stesso titolo; ecco pertanto che, “la mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”.
Incuriosisce la previsione inserita nella parte finale del comma 4, ove “è fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all’emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6”, come a rappresentare un (in effetti non possibile) principio di autonomia del titolo ovvero un’impossibilità di provare altrimenti l’effettivo adempimento della prestazione dallo stesso titolo rappresentata.
In ogni caso, al comma 5 sempre dell’art. 17-ter, il legislatore ha chiuso in confini ristretti la libertà negoziale delle parti, disponendo che “ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-bis è nullo”; resta quindi alle parti solo la libertà prevista al comma 2 dell’art. 17-ter, ove viene fatta salva la possibilità (a dire il vero, forse, improbabile se non nel caso di essere stati capaci a negoziare altrimenti il prezzo del trasporto o delle merci stesse) per il proprietario dei pallet o per il committente di dispensare il soggetto, normativamente tenuto alla restituzione dei pallet, dalla restituzione stessa.
Necessario è stato poi per il legislatore prevedere anche una determinazione ufficiale del valore di mercato del pallet, fino ad ora definito soltanto attraverso “osservatori” privati, alle cui registrazioni dell’andamento dei prezzi – in ultimo anche abbastanza lontane dall’effettivo valore di mercato – le parti avevano la libertà di riferirsi. Ecco quindi che, al comma 6 dell’art. 17-ter viene disposto che “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento”.
Il comma 6 del medesimo articolo prosegue stabilendo che “con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l’obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale”, alla quale struttura il comma 7 prevede che “i soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni”.
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