Update | Controllo degli investimenti esteri diretti: i numeri chiave dalla relazione UE 2023
Il 19 ottobre scorso, la Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sull’applicazione del regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti (Regolamento (UE) 2019/452, “Regolamento”). Riferita all’anno 2022, è la terza relazione che la Commissione pubblica da quando è entrato in vigore il Regolamento per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione nel 2020.
Ad oggi, sono 21 gli Stati Membri che hanno implementato un meccanismo di screening degli investimenti esteri diretti; da ultimi, Belgio ed Estonia, che hanno adottato un meccanismo di controllo nazionale nel 2023. I sei Stati rimanenti (Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Irlanda and Svezia) hanno già avviato un processo consultivo/legislativo che porterà all’adozione di un nuovo meccanismo.
I principali investitori esteri si sono riconfermati essere gli Stati Uniti, con il 32,2 % di tutte le acquisizioni estere, seguiti da Regno Unito, Cina, Giappone, Isole Cayman e Canada. Tuttavia, le percentuali di Stati Uniti, Regno Unito e Cina sono diminuite rispetto al 2021 (rispettivamente, dal 40% al 32%, dal 10% al 7,6% e dal 7% al 5,4%), mentre è aumentata quella del Giappone (passando dal 3% al 5%). Più in generale, gli investitori finali nel 2022 sono stati originari di 52 paesi diversi, dato che indica una maggiore diversificazione dell’origine degli stessi.
Rispetto al funzionamento del meccanismo, la Commissione riporta che nel 2022 sono state trasmesse in totale 423 notifiche da 17 Stati membri (quattro Stati in più rispetto al 2021), il 90% delle quali provenienti da Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna.
Dei 423 casi notificati, l’81% è stato chiuso dalla Commissione europea nella fase 1. L’11 % è passato alla fase 2, che è durata in media 24 giorni, ma che ha avuto un intervallo di durata da uno a 126, a seconda delle informazioni supplementari richieste allo Stato notificante.
Il numero delle operazioni che sono state oggetto di controllo formale è aumentato dall’anno precedente, ma il rischio di intervento rimane basso. Infatti, gli Stati membri hanno comunicato un totale di 1444 richieste di autorizzazione e casi d’ufficio nel 2022, delle quali più della metà (circa il 55%) è stato oggetto di controllo formale. Di queste, la stragrande maggioranza (86%) è stata autorizzata senza condizioni, il che significa che l’operazione è stata approvata senza richiedere ulteriori azioni da parte dell’investitore. Il 9% è invece stato approvato con condizioni, mentre solo l’1% è stato bloccato; il rimanente 4% è stato abbandonato dalle parti. Queste percentuali dimostrano che il rischio che un investimento estero venga bloccato o sottoposto a condizione è molto basso, risultando pertanto solamente in aggravi temporali per le parti interessate.
Quanto ai settori interessati, al primo posto si colloca quello manifatturiero (27%), seguito da quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (24%) e dal nuovo settore delle attività professionali (12%). Interessante è notare come dei casi che hanno raggiunto la fase 2, il 59% è stato rappresentato dal settore manifatturiero, il quale però include al suo interno i settori della difesa, dell’industria aerospaziale, dell’energia, della salute (compreso il campo farmaceutico), dei semiconduttori, trattamento e conservazione dei dati, comunicazione, trasporti e cybersecurity.
A seguito dello studio effettuato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il cui scopo era identificare i problemi relativi all’efficienza ed efficacia del meccanismo di screening degli investimenti esteri diretti, e della consultazione pubblica svoltasi nell’estate del 2023, la Commissione ha annunciato che proporrà una revisione di tale meccanismo entro la fine dell’anno.
In Italia, la disciplina del Regolamento ha impattato sulla già vigente disciplina Golden Power, prevedendo degli obblighi in capo allo Stato volti ad assicurare il coordinamento e la cooperazione a livello di Unione in merito al controllo degli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico. In particolare, per effetto del Regolamento, il Governo deve (i) uniformarsi ai fattori di valutazione previsti all’articolo 4 del regolamento per determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, (ii) notificare alla Commissione europea tutti gli investimenti esteri diretti che sono oggetto di controllo e (iii) attendere i termini previsti per l’eventuale emissione di un parere da parte della Commissione – ovvero, per l’eventuale formulazione di osservazioni da parte di altri Stati membri – sull’investimento notificato prima di esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplina Golden Power.