Jobs Act: il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti
Con lo schema di decreto legislativo n. 176 relativo alle disposizioni sulla semplificazione degli adempimenti previsti per i lavoratori e per le imprese, in materia di lavoro e di pari opportunità, il Governo ha dettato una revisione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di controlli a distanza del lavoratore dipendente.
In particolare, l’art. 23 del decreto prevede che l’accordo sindacale o l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non siano più necessari per effettuare un’attività di controllo dei lavoratori dipendenti su strumenti come laptop, tablet, cellulari e quant’altro anche se consentano una sorveglianza a distanza dell’attività lavorativa. Tale controllo è limitato esclusivamente a finalità organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Solo l’ultima di queste finalità non era presente nella previgente normativa e sarà sicuramente interessante osservare come sarà interpretata dalla giurisprudenza. A ciò si aggiunga che dalla lettura del testo normativo non è chiaro se rientrino negli strumenti aziendali esclusi dall’obbligo dell’accordo sindacale le applicazioni che il datore di lavoro potrebbe chiedere di installare al lavoratore per una mera finalità di controllo e che non rientrino nel concetto di “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.
Quanto sopra esposto non vale per quanto riguarda l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti “tradizionali” di controllo a distanza, che rimangono soggetti agli accordi sindacali o all’autorizzazione del Ministero del Lavoro (questa seconda ipotesi è prevista per le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni) con l’eccezione degli strumenti di controllo degli accessi e delle presenze.
In ogni caso, sia per i dati raccolti tramite gli strumenti audiovisivi sia per quelli raccolti con gli strumenti come laptop, tablet, ecc., il decreto prevede che il datore di lavoro informi il lavoratore “circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy”. L’aggiunta di quest’ultimo comma ribadisce l’importanza di istituire un regolamento interno sull’uso degli strumenti informatici che è, di norma, presente in azienda ma, spesso, non riesce a stare al passo con i nuovi ritrovati della tecnologia e con la rapidità con cui gli stessi si evolvono. Basti citare l’ambito degli smart-device che stanno sempre più prendendo piede con l’avvento di Internet of Things (IOT) e che spesso non sono ricompresi nella policy aziendale.
L’informativa da dare al lavoratore, non oggetto di interventi da parte dello schema di decreto del Governo, rimane quindi disciplinata, oltre che dalle norme del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003), anche e soprattutto dalle linee guida del Garante per posta elettronica e internet pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, le quali comunque vietano al datore di lavoro: (i) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori; (ii) la riproduzione e l’eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; (iii) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; (iv) l’analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
Le linee Guida del Garante, tuttavia, si limitano a regolamentare il controllo del lavoratore tramite la posta elettronica e l’utilizzo di internet, ma non sono invece relative ai sistemi di geo-localizzazione, il cui utilizzo da parte del datore di lavoro non sarebbe, quindi, ancora oggetto di normazione lasciando a quest’ultimo un potenziale margine di impiego, seppur sempre nel rispetto delle norme del Codice Privacy.
In conclusione, quello che cambia adesso è che il datore di lavoro potrà aumentare l’utilizzo di strumenti di controllo dell’attività del lavoratore senza più essere costretto a raggiungere un previo accordo con le rappresentanze sindacali al riguardo. Tale controllo, tuttavia, sarà limitato pur sempre alla raccolta dei dati di traffico necessari allo stabilire, ad esempio, dove si trova il lavoratore, se sta utilizzando la posta elettronica, oppure se sta accedendo a internet, rimanendo vietata la possibilità di controllare o registrare il contenuto delle comunicazioni o altre informazioni.
Insomma, non una rivoluzione copernicana, ma un sensibile passo in avanti finalizzato a garantire ai datori di lavoro di poter tutelare il patrimonio aziendale, sempre più messo a rischio dal processo di digitalizzazione che consente ad un dipendente di poter racchiudere in una pen-drive di pochi gigabyte l’intero know-how aziendale.