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La Cassazione torna ad esprimersi sulla redazione della clausola di scelta del foro esclusivo del contratto

Con ordinanza n. 1838 del 25 gennaio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in ordine alla redazione delle clausole di scelta del foro esclusivo del contratto. Nel caso in esame, la Corte ha ribadito che la generica espressione “per qualsiasi controversia”, senza alcuna ulteriore indicazione circa l’esclusività del foro prescelto, è inidonea ad identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale. In altri termini, nonostante le difese del resistente, secondo cui l’esclusività del foro convenzionale dovrebbe potersi desumere dal tenore del contratto e dall’interpretazione della comune volontà delle parti, la Corte di Cassazione non ha ritenuto di discostarsi dalla precedente giurisprudenza della stessa, per cui “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (si veda, ex multis, Cass. sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376).

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