La concessionaria risarcisce il disabile se non funziona il sedile girevole
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10045 del 24 aprile 2018, ha stabilito che si configura l’ipotesi di “aliud pro alio” se la concessionaria vende al disabile un veicolo con la garanzia di poter installare un sedile girevole per facilitarne l’utilizzo ma che, dopo la consegna, si scopre non essere funzionante.
Secondo la Suprema Corte, infatti, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile.
In tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambi i contraenti, nella negoziazione.
Nel caso di specie, pertanto, si è configurata la consegna di un bene avente difetti tali da impedire di assolvere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti contraenti.