La convenzione Card consente all’assicurazione del danneggiato di rappresentare quella del responsabile del sinistro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31965 del 11 dicembre 2018, ha stabilito che deve ritenersi ammissibile, nella controversia scaturita dal sinistro stradale, la costituzione in giudizio dell’assicurazione del danneggiato come rappresentante volontaria dell’assicuratore del responsabile civile in base alla convenzione Card, ossia la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
La compagnia mandataria, infatti, agisce a tutela di un diritto della mandante, e non in proprio, laddove le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante e non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato a scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
In sintesi, quindi, qualora il danneggiato decida di non optare per il risarcimento diretto, egli potrebbe ritrovarsi comunque in giudizio la sua assicurazione che rappresenta quella del responsabile del sinistro.