La Corte di Giustizia UE torna sulla nozione di “stabilimento”: ulteriori precisazioni dopo il caso “Google Spain...
Poco più di un anno dopo il celebre caso “Google Spain”,la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella recente pronuncia del 1 ottobre 2015, è tornata sulla nozione di “stabilimento” di cui all’art. 4, par. 1, lett. a) della direttiva 95/46/CE. La Suprema Corte ha stabilito che per determinare se una società, responsabile di un trattamento dei dati, dispone di uno “stabilimento”, ai sensi della direttiva 95/46, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è registrata, occorre valutare sia il grado di stabilità dell’organizzazione sia l’esercizio effettivo delle attività svolte in tale Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni di servizi in questione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha specificato che tali attività possono consistere anche nella gestione di siti internet di annunci immobiliari riguardanti beni immobili situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dove opera il responsabile.