La durata delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta
Sono state depositate lo scorso 3 luglio 2019 le motivazioni della sentenza n. 28910 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento alle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall. per il reato di bancarotta fraudolenta, hanno affermato il principio per cui “Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.”.
La sentenza impugnata è stata, quindi, annullata con rinvio stabilendo che sarà compito del giudice di merito individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso della sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte.
In questo modo, in adesione alla pronuncia d’incostituzionalità espressa con sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, è stato superato il precedente arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 6240 del 2015 secondo il quale in tutti i casi in cui il legislatore specifica il minimo e il massimo, ovvero solo il minimo o solo il massimo, di durata delle pene accessorie, la loro quantificazione resta soggetta alla regola dell’art. 37 cod. pen. con automatica e rigida conformazione alla pena principale inflitta.