La galleria d’arte è responsabile in solido per la vendita di un’opera plagiaria
Con sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in ipotesi di violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all’illecito, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., ivi compreso […] il soggetto che abbia commercializzato le opere nell’ambito della propria attività imprenditoriale: nella specie, la galleria d’arte, che le abbia esposte e vendute, sia in via diretta, sia mediante il veicolo della cd. televendita”.
Non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di “responsabilità colpevole per l’inadempimento ai doveri di diligenza gravanti sul gallerista d’arte” ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., non avendo quest’ultimo rilevato la palese imitazione delle opere e avendo violato l’art. 42, cod. beni culturali, che pone a suo carico l’obbligo di consegnare all’acquirente gli attestati di autenticità e provenienza oppure una dichiarazione recante tute le informazioni disponibili al riguardo.