La normativa antiriciclaggio e la clausola di non trasferibilità sull’assegno: sanzioni sproporzionate?
Limiti e condizioni all’utilizzo di assegni bancari e postali ed assegni circolari
Il D.lgs. 231/07 prevede, fin dalla sua entrata in vigore, che i moduli di assegni bancari e postali debbano essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. già muniti della clausola di non trasferibilità (art. 49 comma 4 d.lgs. 231/07) e che solo su espressa richiesta del cliente, dietro pagamento di un’imposta di bollo, possano essere forniti carnet di assegni “in forma libera”.[1]
Con il D.L. 201/2011 è stata inserita la soglia di 1.000 euro, oltre alla quale, nel caso in cui l’assegno risulti privo della clausola di non trasferibilità, vengono comminate le sanzioni pecuniarie, notevolmente inasprite dal D.lgs. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.
Nello specifico, dall’entrata in vigore del Decreto, quindi dal 4 luglio 2017, per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e/o dell’indicazione del beneficiario, è stabilita una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso tra i 3.000 e i 50.000 euro.
Si tratta di una disciplina ben più severa della precedente che, ricordiamo, calcolava l’ammontare della sanzione sulla base dell’importo trasferito con l’assegno, all’interno di un range compreso tra l’1 e il 40 per cento dello stesso.
La ratio della norma è chiara: la mancata apposizione del nome del beneficiario o della clausola di non trasferibilità non assicurano la piena tracciabilità della transazione, con il conseguente sospetto che la stessa sia stata disposta per finalità di riciclaggio del denaro.
I soggetti destinatari
Grazie ad una norma interpretativa – inserita nel corpo dell’art. 27 del D.lgs. 141/2010 (comma 1 ter primo periodo) dall’art. 18 comma 2 del D.lgs. 169/2012 – si ritiene che costituiscano violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni privi della clausola di non trasferibilità o del nome o della ragione sociale del beneficiario.
I soggetti obbligati, quindi tutti i soggetti indicati all’art. 3 del D.lgs. 231/07, devono inviare entro trenta giorni una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dando atto dell’infrazione o dell’irregolarità riscontrata (art. 51 D.lgs. 231/07).
Il procedimento sanzionatorio e l’oblazione
A seguito della segnalazione inviata da parte del soggetto obbligato, ad esempio da parte dell’istituto bancario presso il quale è stato versato l’assegno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, invia una formale contestazione dell’infrazione al responsabile.
A questo punto, per colui che riceve la contestazione, si aprono due strade: il pagamento dell’oblazione, con conseguente immediata chiusura del procedimento, o l’inizio di un procedimento amministrativo, che si concluderà con l’emissione di un decreto da parte del MEF.
La prima strada è molto semplice e quasi automatica.
L’art. 65 comma 9 del D.lgs. 231/2007 conferma l’applicabilità, alla violazione in questione, del pagamento in forma ridotta e quindi dell’oblazione, di cui all’art. 16 della Legge 689/1981.
Pertanto, viene inserita all’interno della contestazione l’indicazione dell’ammontare dell’importo dell’oblazione che consente di estinguere la sanzione mediante il pagamento della stessa entro sessanta giorni dalla notifica.
L’importo viene calcolato sulla base del maggior vantaggio per il soggetto incolpato e può quindi alternativamente essere pari ad un terzo del massimo della sanzione, oppure al doppio del minimo, oltre le spese del procedimento.
Ciò tuttavia a condizione che la violazione non riguardi un importo superiore a 250.000 euro e che il soggetto non si sia già avvalso della medesima facoltà per analoga violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti alla notifica.
In presenza dei presupposti sopra richiamati, sarà dunque sufficiente procedere al pagamento dell’importo ridotto per concludere la procedura.
Nel caso in cui invece si decida di non aderire all’oblazione, è possibile inviare deduzioni difensive entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.
Si attiverà a questo punto un procedimento amministrativo nel corso del quale è prevista la facoltà di chiedere l’audizione personale, di produrre documenti ed inviare osservazioni alla Ragioneria Territoriale dello Stato e quindi, sostanzialmente di dimostrare la propria buona fede, fornendo valide giustificazioni a quanto accaduto.
L’iter amministrativo potrà concludersi, laddove ne ricorrano gli estremi, con un provvedimento di proscioglimento totale o con l’irrogazione di una sanzione inferiore all’importo dell’oblazione, ma anche, in caso negativo, con una sanzione molto più elevata – sempre entro il limite di 50.000 euro stabilito dalla disciplina.
Va inoltre tenuto presente che, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, permane la possibilità di chiedere la riduzione di un terzo.
Ne deriva che la sanzione minima concretamente applicabile, è pari ad € 2.000, cifra in molti casi inferiore a quella calcolata per l’oblazione.
Avverso il decreto emesso dal MEF potrà inoltre essere proposto ricorso, anche personalmente, al Tribunale del luogo di commissione della violazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Le critiche e le raccomandazioni
I casi recentemente messi in luce dalla cronaca hanno evidenziato che nella maggioranza delle ipotesi, più che di tentativi di riciclare denaro si tratta di mere disattenzioni commesse in buona fede da cittadini ancora in possesso di assegni emessi in epoca antecedente al 2008.
Per questo motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute nel parere della Commissione Finanze, sta valutando la possibilità di modificare l’apparato sanzionatorio riconducendolo ad un regime maggiormente ispirato a ragionevolezza e proporzionalità tra l’importo trasferito e la sanzione.
Dall’indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che, a fronte di circa 1700 assegni contestati, nessuna sanzione è ancora irrogata ai sensi della nuova normativa e gli incolpati hanno scelto in poco più di cento casi, di pagare l’oblazione.
Appare quindi possibile, che la normativa attualmente in vigore venga nuovamente modificata, con un ritorno alla precedente sanzione compresa tra l’1 e il 40 per cento dell’importo trasferito o con una riduzione dei limiti edittali e quindi dell’importo minimo di 3.000 euro e dell’importo massimo, pari a 50.000 euro.
Merita inoltre di essere considerato che si è ancora in attesa delle indicazioni del MEF circa i criteri generali per la valutazione dei cosiddetti comportamenti “sospetti”, dai quali sia possibile dedurre o ipotizzare che la transazione abbia finalità di riciclaggio e dei decreti ministeriali che consentiranno di comprendere i parametri per la quantificazione delle sanzioni concretamente irrogabili.
Nota
[1] Chiunque invece possegga libretti di assegni antecedenti al 2008, avrà l’onere di indicare per iscritto, all’atto di emissione dell’assegno, la dicitura “non trasferibile” ed il nominativo del beneficiario.