La nuova Voluntary bis per le opere d’arte. Una nuova occasione per il collezionista.
Il D.L. 193/2016 ha riattivato i termini per la procedura di collaborazione volontaria introdotta nel 2014 permettendo così ai contribuenti italiani che non abbiano già usufruito della passata procedura di regolarizzare il possesso di patrimoni all’estero.
Tale procedura riguarda da vicino anche il collezionista d’arte che detiene le proprie opere all’estero, in cassette di sicurezza o anche nella propria abitazione senza averle dichiarate al Fisco.
Le opere d’arte, infatti, rientrano nella nozione estensiva di “investimento” e, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2009 n. 43/E, nel contesto dello Scudo Fiscale ter, e nella Circolare 45/E del 13 settembre 2010, in quanto soggette a monitoraggio fiscale, sono da indicare nel quadro RW, indipendentemente dalla produzione di reddito imponibile in Italia.
La mancata indicazione nel quadro RW ha come conseguenza una sanzione pecuniaria di ammontare compreso tra il 3% e il 15% del costo o del valore dell’opera, raddoppiata se detenute nei Paesi black list.
Inoltre, la mancata indicazione ha conseguenze negative nel caso in cui il collezionista decida di vendere o di rimpatriare l’opera d’arte, potenzialmente soggetto a sanzioni per omessa dichiarazione e riciclaggio.
Con specifico riferimento alle opere d’arte in sede di collaborazione, la citata Circolare 49/E del 2009, aveva concepito la possibilità di optare oltre che per il tradizionale rimpatrio fisico anche per un nuovo strumento, il rimpatrio giuridico per mezzo di una società fiduciaria residente in Italia.
Tale rimpatrio non comporta il trasferimento materiale delle attività e dei beni in Italia e può consistere sia nell’intestazione dei beni alla società stessa sia nel conferimento alla società di un mandato di amministrazione e gestione senza consegna fisica dei beni.
Lo schema giuridico è quello del mandato in rem propriam che, come precisato dalla stessa Agenzia, consiste nel “compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, alienazione ecc.). Attraverso tali atti la fiduciaria compie un’amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l’esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio”.
L’importanza del ricorso allo strumento del conferimento ad una fiduciaria italiana si coglie nella possibilità di beneficiare dei vantaggi in termini di accertamento e sanzioni previsti dal D.L. 167/1990. Si considerano, infatti, trasferite in Italia le attività per le quali è intervenuto l’affidamento in gestione o in amministrazione ad un intermediari residenti, con i seguenti benefici:
- la riduzione a metà delle sanzioni per l’omessa indicazione degli investimenti nel quadro RW;
- la neutralizzazione del raddoppio dei termini per la contestazione delle violazioni riguardanti il monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero in un Paese black list che abbia firmato un accordo di scambio di informazioni rafforzato entro il 2 marzo 2015 o analogo accordo entro il 31 dicembre 2014;
- l’allineamento della sanzione per omessa indicazione nel quadro RW a quelle previste nel caso di attività detenute in Paesi collaborativi (3% dei valori non dichiarati per le violazioni del quadro RW).
La condizione che “i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi” non si applica a beni mobili o immobili i cui redditi non sono soggetti ad alcuna ritenuta da parte dell’intermediario; così l’Amministrazione finanziaria nella Circolare 30/E/2015 si era espressa con riferimento al rimpatrio giuridico di beni immobili.
Il conferimento dell’opera alla società fiduciaria ha delle conseguenze sul piano degli obblighi di comunicazione e monitoraggio anche successivamente al completamento della collaborazione volontaria.
Gli obblighi di indicazione nel quadro RW “per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento” sono a carico della stessa fiduciaria e non del contribuente.
Rimarrà, invece, onere del contribuente percettore dei corrispettivi in occasione dello sfruttamento o della cessione delle opere valutare se gli stessi siano o meno imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
Lo strumento del contratto di affidamento fiduciario senza consegna rappresenta, all’interno della nuova Voluntary-bis, per il collezionista che non abbia già provveduto a ciò una efficacie opportunità di regolarizzare la propria posizione ed evitare di incorrere nelle sanzioni a seguito della sempre più crescente collaborazione fiscale a livello internazionale tra le varie autorità nazionali.