La portata innovativa della sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale (non più predeterminabili i rischi economic...
Depositate le motivazioni della sentenza n. 194/2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del co. 1 art. 3 del D.Lgs. 23/2015, limitatamente alla parte in cui la norma (pre)determina l’indennizzo dovuto in caso di licenziamento illegittimo (per gli assunti in forza di un contratto di lavoro c.d. “a tutele crescenti”), in una misura pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio.
La norma sarebbe illegittima non per il fatto di fissare un tetto minimo e massimo ai risarcimenti (ovvero da 4 a 24 mensilità nel testo originario della riforma, successivamente elevati da 6 a 36 mesi dal Decreto Dignità), ma in quanto i medesimi sarebbero legati invia esclusiva all’anzianità di servizio.
Secondo quanto sostenuto dalla Corte, il risarcimento determinato sulla base della sola anzianità di servizio violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, sottraendo al giudice la possibilità di determinare discrezionalmente l’indennizzo, senza poter considerare parametri storicamente “rilevanti”, quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
Sempre secondo la Corte, il regime utilizzato per i licenziamenti che coinvolgono lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 contrasterebbe con il principio di eguaglianza, determinando una ingiustificata omologazione di situazioni diverse.
Il giudice deve poter considerare anche altri criteri, attingendo da quelli già previsti da norme preesistenti – come l’art. 8 della legge n. 604/1966 e l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori – in modo da personalizzare il danno subito dal lavoratore. La determinazione dell’indennità connessa al licenziamento varia in funzione di fattori diversi, l’anzianità di lavoro torna ad essere uno di questi fattori, ma non l’unico.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte argomenta la propria decisione attraverso il richiamo al principio di ragionevolezza; infatti la prevista indennità (pari a due mensilità per ogni anno di servizio) viene considerata insufficiente a garantire un adeguato ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore licenziato e non può essere ritenuta idonea a “dissuadere” il datore di lavoro dalla decisione di licenziare (ovviamente in modo illegittimo).
L’impatto che tale pronuncia avrà sui licenziamenti in atto (oltre che sulle valutazioni di investitori e di tutti gli “addetti ai lavori” che operano nell’ambito delle risorse umane), sarà “dirompente” considerato che la sentenza è destinata ad avere ricadute anche nei giudizi non ancora conclusi.
Ai giudici di merito – investiti di un ampio margine di discrezionalità – il potere di attuare in concreto una soluzione conforme e coerente ai richiamati principi di ragionevolezza e uguaglianza.
Tuttavia, è altrettanto evidente che – in assenza di un parametro predeterminato ex lege – potrebbero originarsi decisioni comportanti risarcimenti diversi per situazioni del tutto simili.
Gli effetti di tale pronuncia muteranno radicalmente gli scenari sui “costi dei licenziamenti”.