La posizione della CGE in materia di polizze linked
La Corte di Giustizia Europea – con sentenza 31 maggio 2018 relativa alla causa C-542/16 – ha sancito come le polizze assicurative di III ramo (cd. linked) non debbano necessariamente garantire il capitale investito dal cliente.
Il sinallagma assicurativo, infatti, risulterebbe ex se dalla recoprocità tra versamento del premio e prestazione in caso di sinistro, senza che debbano essere poste in essere valutazioni circa l’allocazione del rischio finanziario.
Tale pronuncia – prima facie – parrebbe in antitesi con la recente sentenza n. 10333/2018 della Cassazione; tuttavia è d’uopo evidenziare come le due non siano raffrontabili poiché la corte di Lussemburgo opera in un contesto di vaglio di conformità – ambito totalmente diverso da quello di legittimità, confine entro il quale, invece, agisce la Suprema corte.